Revisione veicoli
In base a quanto previsto dall' art.80 del Codice della Strada le autovetture devono essere sottoposte a revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Il mese della revisione è quello corrispondente al rilascio della carta di circolazione e in caso di ommessa revisione è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 143,00 a un massimo di € 573,00 nonchè il ritiro della carta di circolazione. Se la violazione è rilevata in autostrada si procede al fermo amministrativo del veicolo (art. 214 del Codice della Strada).

Consigliamo quindi vivamente di consultare le nostre tabelle sotto elencate o di contattarci per avere maggiori informazioni e ricordiamo che è RICHIESTA ESPRESSAMENTE UNA PRENOTAZIONE (ANCHE TELEFONICA) PER LA REVISIONE.
ANNUNCI IMPORTANTI
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 – 6526 del 23 luglio 2007 è stato inoltre introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2009, di esporre sul parabrezza, accanto al bollino blu, la vetrofania che indica il tipo di omologazione (EURO 0, EURO 1, EURO 2, ecc.) e il carburante (diesel, benzina, metano, gpl) del veicolo medesimo.
Veicoli chiamati alla revisione
Dall'immatricolazione | Dall'ultima revisione | Descrizione |
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4 anni | 2 anni | MOTOVEICOLI: ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, esclusi quelli revisionati nel 2008. |
4 anni | 2 anni | MOTOVEICOLI: motocarri o motoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, esclusi quelli revisionati nel 2008. |
1 anno | MOTOVEICOLI: motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente, esclusi quelli revisionati nel 2009. | |
2009 | 2005 | MOTOVEICOLI: quadricicli. |
4 anni | 2 anni | AUTOVEICOLI: autovetture ad uso privato. |
2 anni | AUTOVEICOLI: autoveicoli ad uso promiscuo. | |
2 anni | AUTOVEICOLI: autocaravan di massa complessiva non superiore ai 3,5 T. | |
AUTOVEICOLI: autocarri ed autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore ai 3,5 T. | ||
AUTOVEICOLI: autoveicoli di massa complessiva superiore ai 3,5 T, bus fino ed oltre i 16 posti, ambulanze, autovetture di piazza o di noleggio. | ||
RIMORCHI: rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3,5 T. | ||
1 anno | RIMORCHI: rimorchi di massa complessiva superiore ai 3,5 T. |